PREAMBOLO
art. 1
Le “Batailles de Reines” sono programmate, mediante calendario, dall’Assemblea regionale e suddivise in concorsi eliminatori:
a) primaverili da effettuarsi entro il 30 maggio;
b) estivi da effettuarsi dal 1° luglio al 31 agosto;
c) autunnali da effettuarsi dal 1° settembre dalla domenica antecedente il concorso finale regionale;
d) concorso finale regionale.
art. 2
Al concorso finale partecipano, per concorrere al titolo di “Reina regionale” di ogni categoria, le bovine classificatesi nei diversi concorsi eliminatori e le tre “Reines” detentrici del titolodell’anno precedente.
art. 3
I concorsi eliminatori sono organizzati dai Comitati zonali i quali provvederanno, sotto la loro piena e totale responsabilità:
a) a garantire la funzionalità del campo di gara che dovrà essere allestito in luogo di facile accesso ai camion trasporto bovine, ai mezzi meccanici dei componenti della giuria e dei tecnici del controllo sanitario delle bovine;
b) a garantire la sicurezza e l’incolumità degli spettatori, con recinzioni idonee del campo di gara;
c )a dotare il palco, adibito per lo speaker e per gli altri membri della Giuria, di tendone protettivo, a prescindere da qualsiasi tipo di condizione atmosferica;
d) ove possibile, a dotare il campo di gara di una piattaforma in cemento per posizionare il peso, che dovrà essere campionato prima dell’arrivo della giuria arbitrale, la quale dovrà verificare la campionatura. Per i tre ultimi concorsi autunnali i pesi dovranno essere due;
e) a mettere a disposizione della giuria un membro incaricato del Comitato locale che farà capo alla giuria stessa per ogni eventuale necessità. Per gli ultimi tre concorsi i designati dovranno essere due;
f) ad assicurare ogni altro accorgimento utile e necessario al buon funzionamento della manifestazione.
art. 4
Il concorso eliminatorio del 15 agosto è organizzato a cura del Comitato di Aosta, nell’Arena della Croix-Noire.
Il ricavato della vendita dei biglietti di ingresso è però a favore dell’Association régionale, che dovrà tuttavia provvedere al rimborso, a favore del Comitato organizzatore, di tutte le spese sostenute.
art. 5
A ogni concorso presenziano i Delegati Regionali, con funzioni di controllo delle operazioni preliminari: pesatura e numerazione delle bovine, idoneità delle stesse a poter gareggiare, firma delle schede delle concorrenti, sorteggio degli incontri e operare quali arbitri nel campo di gara. I Delegati Regionali nello svolgimento delle funzioni di cui sopra costituiscono la Giuria Arbitrale. In relazione all’esito dei combattimenti, incombe unicamente all’accompagnatore della bovina perdente fermare lo slancio dell’avversaria vincente; tale gesto riconosce la definitiva sconfitta della propria bovina. Le regole degli incontri e il comportamento che devono assumere gli accompagnatori delle bovine devono essere conformi alle consuetudini tradizionalmente tenute negli alpeggi.
I Delegati Regionali designati a formare una Giuria Arbitrale devono provvedere direttamente a sostituire la loro assenza con un altro Delegato Regionale. Se assenti ingiustificati sono passibili di ammenda pari al valore del gettone di presenza corrisposto a ogni membro della Giuria.
BOVINE
art. 6
Non sono ammesse a partecipare ai concorsi le bovine:
a) di proprietari e allevatori non residenti in Valle d’Aosta;
b) che presentino sintomi di eccitazioni causate da alcool o sostanze analoghe;
c) che abbiano corna troppo appuntite sia naturalmente sia artificialmente. La Giuria può intervenire con apposita raspa e limare le corna non ritenute conformi al Regolamento. L’allevatore che rifiuta tale intervento provoca l’esclusione dalla gara della bovina;
d) che abbiano perso le caratteristiche di razza e di sesso, in particolare le ninfomani (bordalle), che non abbiano più la capacità di riprodurre, che presentino il rilassamento dei legamenti sacro ischiatici e l’ingrossamento della vulva. Queste ultime sono tuttavia ammesse a partecipare ai concorsi eliminatori estivi e autunnali se gravide di almeno tre o quattro mesi;
e) che non siano munite di apposito certificato sanitario;
f) che, a giudizio della Giuria arbitrale, non siano fisicamente ritenute idonee a combattere.
g) che abbiano il corno completamente occultato da una fascia protettiva; la fasciatura dovrà lasciare visiva la parte terminale del corno.
art. 7
Le bovine ammesse a combattere sono suddivise in tre categorie, a seconda del peso, i cui limiti sono stabiliti dall’Assemblea prima dell’inizio dei concorsi primaverili.
art. 8
Dopo la pesatura le bovine devono essere legate alle catene predisposte nelle immediate vicinanze del campo di gara, e non più allontanate, pena la squalifica dell’allevatore e delle sue “Reine” per quel concorso.
art. 9
L’orario utile per la pesatura delle bovine partecipanti ai concorsi è stabilito da appositi manifesti. Le bovine che all’ora ultima stabilita non si trovano nella zona adiacente il peso, sono escluse dalla gara. La Giuria Arbitrale può, a suo giudizio e per comprovati motivi derogare all’orario stesso.
art. 10
Le bovine sono accompagnate nell’arena da un solo allevatore coadiuvato da un membro della Giuria Arbitrale, legate con una cavezza e munite di un sonaglio. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni causa la squalifica della bovina durante il concorso.
art. 11
Durante lo svolgimento di un concorso, tutte le bovine chiamate a gareggiare, anche se appartenenti allo stesso proprietario e sorteggiate a scontrarsi, devono essere condotte nel campo di gara. Se il proprietario si rifiuta causa la squalifica immediata di tutte le sue bovine presenti in quel concorso e la bovina non condotta nel campo di gara è squalificata per tutto l’anno.
art. 12
I combattimenti che, iniziati nel campo di gara, dovessero proseguire fuori dallo stesso, devono essere ripetuti, riportando all’interno le contendenti.
art. 13
Le bovine già qualificate per il concorso finale non possono partecipare ad altro concorso eliminatorio.
art. 14
Le bovine dello stesso proprietario non si incontrano fra loro fino alle semifinali o finali; nei concorsi estivi e autunnali la suddetta regola vale anche per le bovine appartenenti allo stesso alpeggio (si considerano appartenenti allo stesso alpeggio le bovine presenti sin dal primo giorno della monticazione). Essa decade quando è già avvenuta la “désarpa” e negli ultimi tre concorsi. Ove le due condizioni dovessero sovrapporsi, la Giuria dovrà pronunciarsi per l’abbinamento degli incontri tenendo in considerazioni due principi:
a) salvaguardare le “chances” delle combattenti;
b) preservare lo spettacolo.
art. 15
Le bovine partecipanti sia ai concorsi eliminatori estivi e autunnali, sia alla finale regionale, potranno essere assoggettate, a giudizio insindacabile della Giuria, a un esame clinico strumentale per l’accertamento della gravidanza, effettuato dal Veterinario dell’Association. L’allevatore che rifiutasse detto esame provoca l’esclusione dal concorso della bovina.
art. 16
Tutte le bovine che hanno partecipato a concorsi eliminatori, anche se non qualificate per il concorso finale, sono soggette a controlli da parte dell’Association. I proprietari delle stesse sono tenuti a segnalare tempestivamente l’eventuale aborto, la macellazione, la vendita delle bovine stesse.
art. 17
La bovina che non produce latte, per cause diverse, non è ammessa a partecipare ai concorsi eliminatori primaverili.
art. 17 Bis
Nelle eliminatorie primaverili per le bovine avente una scarsa o minima produzione di latte, determinata con insindacabile giudizio della giuria, la produttività delle stesse potrà essere determinata dal semplice parto regolare. La prova dell’avvenuto parto dovrà essere certificata dalla rintracciabilità del vitello. Tale certificazione sarà richiesta a giudizio insindacabile della giuria facendo sottoscrivere al proprietario o suo delegato, la garanzia che, la progenie al momento della pesatura è vivente in qualsivoglia allevamento Valdostano e il prelievo del materiale organico per l’analisi e l’abbinamento del DNA madre figlio è fattibile.
Le bovine per le quali non viene garantita la rintracciabilità della progenie, saranno ammesse, se gravide, ai concorsi estivi e autunnali.
art. 18
Le bovine provenienti da allevamenti esterne al territorio della Valle d’Aosta non sono ammesse a partecipare a nessun concorso organizzato dall’Association.
art. 19
Le bovine non gravide alla data del concorso regionale finale dell’anno precedente non sono ammesse ai concorsi primaverili. Potranno partecipare ai concorsi estivi se gravide di almento tre mesi e a quelli autunnali se gravide di almeno quattro mesi. Le bovine che non hanno partorito per due anni consecutivi dovranno nuovamente partorire prima di essere ammesse ai concorsi; l’avvenuto parto dovrà essere segnalato, per il controllo, entro 48 ore, al membro del Comitato designato dall’Association quale responsabile di zona. La gestazione di tale bovina sarà considerata valida ove non risulti inferiore a nove mesi.
art. 20
Il parto di una bovina è considerato regolare anche se è avvenuto entro 30 giorni successivi alla data dichiarata.
art. 21
La bovina che abortisce al settimo mese di gravidanza, quando cioè il mantello del feto presenta già peli ben visibili, è considerata gravida ai fini della partecipazione ai combattimenti dell’anno successivo solo a condizione di aver avuto in precedenza gravidanze regolari e non interrotte da più di un anno.
art. 22
Le manze non sono ammesse ai concorsi primaverili. Sono ammesse ai concorsi estivi quelle di tre o quattro anni di età, purché gravide di almeno tre mesi e a quelli autunnali purché gravide di almeno quattro mesi. Le manze oltre i quattro anni di età non sono ammessi ai concorsi.
art. 23
Le bovine sono iscritte nelle apposite schede sotto il nome o pseudonimo dell’allevamento. Gli allevamenti con più proprietari dovranno individuare un nome o pseudonimo ed iscrivere tutte le bovine appartenenti allo stesso allevamento sempresotto lo stesso nominativo. Se, per ragioni diverse, i proprietari decidessero di cambiare il nome o pseudonimo di iscrizione dell’allevamento, dovranno entro l’inizio dei combattimenti primaverili darne comunicazione scritta ai responsabili dell’Association.
ALLEVATORI
art. 24
Tutti i proprietari che partecipano con le loro bovine ai concorsi “Batailles de Reines” accettano lo Statuto e il suo Regolamento e ad essi sottostanno come chiaramente scritto a margine delle schede relative a ogni bovina ammessa a combattere. Ogni proprietario, un suo familiare o un suo rappresentante firmerà detta scheda in modo completo e leggibile, controllando attentamente i dati riportati. La Giuria non prenderà in esame né in considerazione eventuali reclami successivi alla firma apposta.
art. 25
Ciascun allevamento non può presentare a ogni concorso eliminatorio più di tre bovine per ogni categoria.
art. 26
Le bovine appartenenti allo stesso allevamento sono iscritte a combattere sotto lo stesso nominativo o pseudonimo dei proprietari. Questi stessi dovranno, se richiesti, presentare la scheda di stalla comprovante la loro situazione.
Le bovine appartenenti ad allevamenti diversi non possono esssere iscritte sotto lo stesso nominativo o pseudonimo, a meno che il titolare di tali allevamenti risulti essere la stessa persona. Tale situazione dovrà essere comprovata dalla Carta di Identità che accompagna la bovina.
In deroga al comm 1 del presente articolo le bovine, appartenenti allo stesso allevamento con più proprietari, potranno essere iscritte a nome dell'effetivo proprietario, tale situazione dovrà essere comprovata dalla Carta di Identità della bovina.
Per un allevamento con bovine in svernamento appartenenti ad uno stesso proprietario, al quale è stato attribuito un codice ministeriale secondario, l'iscrizione ai concorsi dovrà risultare a nome dell'effetivo proprietario indicato sulla Carta di Identità.
art. 27
Costituiscono atti illeciti:
a) l’iscrizione a un concorso di una bovina non gravida (esclusi i concorsi primaverili);
b) la simulazione di parti o aborti relativi a mucche partecipanti a concorsi ufficiali;
c) la partecipazione di bovine che partoriscono oltre il termine di dieci mesi dalla data di fecondazione;
d) la sostituzione fraudolenta della bovina iscritta e classificata;
e) la comunicazione di false generalità della bovina e la dichiarazione dei dati non veritieri della sua provenienza;
f) è comunque illecito ogni altro atto contrario alle prescrizioni regolamentari e ai doveri di fedeltà e probità nei confronti dell’Association, dei suoi dirigenti, dei membri della giuria e di tutti gli associati. In tali casi l’illiceità del comportamento è valutata secondo equità.
art. 28
Il proprietario della bovina incorso nelle infrazioni di cui al precedente articolo, è punito con la squalifica da una giornata a tre anni e/o con la sanzione pecuniaria da€ 50,00 e a € 2.000,00. Nella determinazione delle pene si deve tener conto della gravità dell’infrazione e del comportamento del colpevole.
La squalifica si estende a tutte le bovine appartenenti allo stesso allevamento. La pena pecuniaria deve essere pagata entro 30 giorni dalla data della comunicazione. Trascorsa tale data saranno posti a carico degli inadempienti gli interessi passivi legali maturati. Il mancato pagamento preclude la partecipazione ai concorsi.
art. 29
Ai fini dell’applicazione dell’art. 28, la qualifica di proprietario è individuata sulla base della scheda di stalla. Se il soggetto proprietario è una Società, la pena della squalifica si estende anche ai legali rappresentanti o agli amministratori della medesima. Se si tratta di Cooperativa, la proprietà ricade esclusivamente sul singolo socio proprietario della bovina interessata all’infrazione.
art. 30
Oltre al proprietario è responsabile degli illeciti commessi anche l’accompagnatore firmatario della cartolina d’iscrizione. A costui sono applicate le sanzioni stabilite per il proprietario, ridotte di un terzo.
art. 31
Ai recidivi le sanzioni previste dall’art. 28 sono aumentate di una misura compresa fra un terzoe due terzi.
art. 32
La Commissione disciplinare si attiva d’ufficio oppure a seguito di reclamo presentato entro il termine di decadenza di dieci giorni dalla scoperta dell’illecito, da chiunque vi abbia interesse. In tal caso il reclamo deve essere accompagnato, a pena l’impossibilità a procedere, da una cauzione di € 100,00. La cauzione è restituita in caso di accoglimento, anche parziale, del reclamo. È incamerata dall’Association in caso di rigetto.
art. 33
La Commissione deve curare la comunicazione dell’addebito, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata, al preteso responsabile. Questi ha facoltà di depositare presso la sede dell’Association una difesa scritta nel termine perentorio di cinque giorni decorrenti dal ricevimento della lettera di addebito.
art. 34
L’organo disciplinare effettua, se necessario, una breve istruttoria, accerta la commissione o meno dell’infrazione per cui si procede, in caso affermativo si pronuncia sulle relative sanzioni. La decisione è adottata con la presenza di almeno quattro dei suoi membri e con voto a maggioranza assoluta dei componenti.
Il provvedimento definitivo deve essere redatto per iscritto e la decisione brevemente motivata. Tale provvedimento non è in alcun modo impugnabile e i suoi effetti sono immediati.
art. 35
L'allevatore che ha classificato, durante la stagione, bovine alla finale regionale dovrà segnalare all'Association l'assenza con almeno otto giorni di anticipo, in caso di non partecipazione delle bovine stesse a detta finale.
Nel caso in cui si verifichi una malattia, incidente o aborto durante gli otto giorni che precedono la finale, tale situazione dovrà essere segnalata immediatamente e comprovata.
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